Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) viene confermato l’ulteriore taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori, valido per il periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 con esclusione della tredicesima mensilità.

Possono accedere al beneficio di cui all’art. 39 del Decreto Legge n. 48/2023 tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, ad esclusione del lavoro domestico e la riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore.

L’importo dell’esonero che interessa i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari al:

6% dei contributi a carico dei lavoratori nel caso in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di € 2.692 (con redditi fino a 35.000 euro lordi annui);

7% dei contributi a carico dei lavoratori nel caso in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di € 1.923 (con redditi sotto a 25.000 euro lordi annui).

Infine, l’esonero non trova applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024 anche se riferiti all’anno 2023.

Lo Studio, provvederà in automatico ad applicare lo sgravio a tutti i dipendenti che ne hanno diritto, dai cedolini del mese di luglio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Rag. Fulvio Alpini